Il Tribunale del Lavoro di Lecce, con sentenza n. 535 del 2016, nella persona del dott. Carbone, ha accolto il nostro ricorso ed ha condannato il MIUR “al pagamento delle differenze stipendiali maturate da parte della ricorrente in ragione dell’anzianità di servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo determinato allo stesso modo di quella riconosciuta in relazione ai medesimi periodi al corrispondente personale di ruolo, a fare data dall’entrata in vigore della Direttiva 1999/70 CE”. Nello specifico, il Tribunale del Lavoro adito ha ritenuto che: ”l’oggettiva disparità di trattamento che sussiste sotto il profilo retributivo non è nella specie giustificata da alcuna ragione oggettiva nel senso indicato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia europea”.
La ricorrente, per lunghi anni, aveva ricoperto degli incarichi per supplenze temporanee, senza mai passare di ruolo. Dalla sentenza deriva a nostro avviso che l’applicazione della tutela comunitaria attiene non soltanto ai docenti iscritti nelle GAE, ed assunti con contratti su posti vacanti, ma, come la ricorrente che ha vinto, pure ai docenti che, a prescindere dalle caratteristiche delle supplenze, abbiamo comunque svolto servizio in condizioni ingiustamente diverse da quelle dei docenti assunti a tempo indeterminato. Tale principio di diritto risulta molto importante, in quanto potrà essere applicato in tutte le circostanze in cui il MIUR protrae delle discriminazioni lavorative, tra docenti assunti a tempo determinato e docenti assunti a tempo indeterminato. Il principio di diritto varrà dunque per tutti i docenti che prestano servizio a tempo determinato, a prescindere dalla tipologia di supplenza: sa da GI o da GAE.
Chi volesse rivendicare le differenze retributive, può scrivere a retribuzionedocenti@libero.it
Cordiali Saluti
Avv. Sirio Solidoro (info@siriosolidoro.it)