Il Tribunale del Lavoro di Lecce, in sede di reclamo, con Ordinanza del 19.11.2015, ha accolto il ricorso finalizzato al reinserimento di una docente nelle graduatorie ad esaurimento, da cui era stata depennata per il mancato rinnovo dell’iscrizione.
Il Collegio ha così motivato: “Si trattava, comunque, di una cancellazione provvisoria, poiché il docente sarebbe potuto essere reinserito nelle graduatorie permanenti negli anni successivi, recuperando il punteggio maturato all’atto della cancellazione:
A domanda dell’interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all’ atto della cancellazione”.
Si tratta , dunque, di un’ennesima sconfitta del MIUR, nel bel mezzo della fase C, Tuttavia, il Ministero prosegue con la sua condotta tesa ad escludere i docenti abilitati e non inseriti o reinseriti nelle GAE.
Cordiali Saluti
Avv. Sirio Solidoro