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Si comunica un’altra importante vittoria al Tribunale del Lavoro dello Studio Legale dell’Avv. Sirio Solidoro.
Infatti, una recente sentenza emessa dal Tribunale del Lavoro di Pavia ha disposto la permanenza nelle GPS di una docente, che era stata depennata a causa del requisito anagrafico, ossia per aver raggiunto e superato il sessantasettesimo anno di età.
Il Tribunale ha ritenuto che, durante l’aggiornamento delle GPS, anche in caso di superamento del requisito anagrafico, l’Ufficio Scolastico Regionale – ATP in questione non avrebbe potuto depennare la ricorrente.
In particolare, il Tribunale ha stabilito che: “… Un riscontro di tale prospettiva si inviene nel fatto che il superamento dell’età di 67 anni nella vigenza della graduatoria non è presente tra i motivi ostativi di inserimento nella stessa ovvero non è previsto come causa di esclusione. A ciò deve aggiungersi che il requisito anagrafico è ribadito anche in relazione alla sottoscrizione del contratto di lavoro con riferimento ad una certa data che è quella del 1°/9/2024. Ne consegue che, se il Ministero avesse voluto prevedere quale requisito di ammissione alle graduatorie l’età di 67 anni per tutta la durata di vigenza delle graduatorie non avrebbe dovuto prevedere accanto al requisito anagrafico richiesto anche alla sottoscrizione del contratto la data di riferimento del 1°/9/2024. Con ciò si vuole evidenziare che l’ordinanza avrebbe ben potuto prevedere una data per il requisito anagrafico di accesso ed un’altra per la sottoscrizione del contratto; viceversa, omettendo tale scelta si produce l’effetto che la data di riferimento per il requisito anagrafico è la stessa tanto per l’accesso alla graduatoria quanto per la sottoscrizione dei contratti di lavoro…”.
Tale sentenza potrà avere un’importante rilevanza per i giudizi sulla medesima vicenda.
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