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Con riferimento ai titoli esteri, si è espressa la Corte di Giustizia Europea che, con la sentenza del 20/11/2025, ha stabilito il seguente principio: “Tuttavia, lo Stato membro ospitante resta libero, se del caso, di tener conto di un siffatto titolo nell’ambito della procedura di valutazione comparativa menzionata al punto 29 della presente sentenza. Di conseguenza, occorre rispondere alle questioni sollevate dichiarando che gli articoli 45 e 49 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi non impongono allo Stato membro ospitante un obbligo di prendere in considerazione, nell’ambito dell’esame di una domanda di riconoscimento delle qualifiche professionali, un titolo di formazione ottenuto in un altro Stato membro che non sia legalmente riconosciuto da tale Stato e sia privo di qualsiasi carattere ufficiale in detto Stato.”
Pertanto, come si può evincere, il Ministero dell’Istruzione e del Merito dovrà continuare a comparare non nella forma, ma nella sostanza i piani di studio dello Stato membro con quelli comunitari.
Tale sentenza potrà avere un’importante rilevanza per i giudizi in corso riguardanti i titoli esteri.
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